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Ai fini del Superbonus 110% non ci sono limiti quantitativi per gli immobili oggetto dell’intervento.

Ai fini del Superbonus 110% non ci sono limiti quantitativi per gli immobili oggetto dell’intervento.
L’art.119 del Decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).
La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
Condomini
La detrazione potenziata al 110%, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 30 giugno 2022, spetta per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione.
In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata al 90%.
La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus.
La detrazione al 110% è prevista anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati connessi alla rete elettrica. Fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro (comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica).
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale ed è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.
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