Che cos'è una CER?

La novità nella produzione di energia e nella “voglia di autonomia”, sta nel fatto che i clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”. Questo grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA  e il DM 16 settembre 2020 del MiSE. L’energia elettrica “condivisa” (pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

 Ai fini dell’accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa”.

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;

Comunità di energia rinnovabile;

Un Gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:

  1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;
  1. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole

e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;

  1. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Una Comunità energetica rinnovabile (C.E.R.), dunque, è un’associazione di Enti Pubblici, aziende, attività commerciali e cittadini privati che sceglie di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo, attraverso un modello basato sulla condivisione di energia all’interno della cabina primaria di distribuzione pubblica.

All’interno della Comunità possono esservi:

Soci prosumer

Proprietari di impianti, questi consumano l’energia necessaria per il loro fabbisogno e possono condividere con la Comunità la quota eccedente;

I prosumer ricevono un incentivo per ogni kW/h prodotto;

Soci consumer

Soci senza impianti; questi acquistano ad un prezzo agevolato l’energia dalla Comunità, grazie alla condivisione da parte dei «prosumer».

I requisiti di una CER sono:

Impianti di produzione da fonti rinnovabili nuovi

Connessi sotto la stessa cabina primaria

Dimensione massima per singolo impianto di 1 MW/h

Quali sono i passi da seguire? Prima di tutto, bisogna individuare l’area dove si intende installare l’impianto di produzione, che deve essere in prossimità dei consumatori. In linea di massima, i terreni industriali in disuso sono particolarmente indicati: sono infatti sufficientemente grandi per ospitare il futuro impianto rinnovabile e in genere rispettano i requisiti di dimensione, collocazione e destinazione prescritti dalla normativa.

La condivisione dell’energia elettrica prodotta deve avvenire utilizzando la rete di distribuzione elettrica esistente e l’autoconsumo di energia rinnovabile avviene virtualmente.

L’impianto non deve necessariamente essere di proprietà della Comunità, ma può anche essere messo a disposizione da uno o più membri partecipanti, o anche da un soggetto terzo.

Le Comunita’ Energetiche rappresentano il cambio di paradigma che ci porterà ad avere un impatto più leggero sul nostro Pianeta; quindi la visione è quella di vedere sempre più borghi, periferie, zone residenziali convertirsi alle Comunita’ Energetiche.