Il Superbonus 110%, introdotto nel luglio 2020 dal Decreto Rilancio e recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2022, rappresenta un’opportunità eccezionale per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) desiderose di rinnovare e ottimizzare i loro immobili. Queste agevolazioni fiscali offrono una via per la riqualificazione e la sicurezza degli edifici, contribuendo anche a ridurre i costi energetici.
Grazie alle recenti modifiche apportate dal comma 8-ter del DL 34/2020, le Onlus, insieme ad ODV, APS e altre realtà “assimilabili”, possono usufruire di un vantaggio senza precedenti. Questo Superbonus al 110% permette loro di beneficiare di un rimborso fiscale sull’intera somma spesa fino al 31 dicembre 2025, evitando l’imminente decremento graduale (90-70-65%) previsto dall’inizio del 2023.
Diversi interventi, un solo obiettivo: migliorare
Ma quali sono gli interventi che possono essere agevolati? Le Onlus possono ottenere detrazioni significative per le spese legate a interventi specifici. Questi includono miglioramenti in termini di efficienza energetica, interventi antisismici per garantire la sicurezza delle strutture, installazione di impianti fotovoltaici per sfruttare le fonti rinnovabili, e persino la creazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici direttamente negli edifici.
Questa opportunità non solo permette alle Onlus di contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente, ma offre anche una base solida per migliorare il benessere e la sicurezza delle persone coinvolte nelle loro attività.
Requisiti per accedere al Superbonus 110%: chi può beneficiare?
L’accesso al vantaggioso Superbonus 110% è disciplinato da requisiti precisi che le organizzazioni devono soddisfare. Secondo quanto stabilito dal comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, possono beneficiare di questa agevolazione le “organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
Questo beneficio è concesso a condizione che:
- L’organizzazione sia una ONLUS, OdV o APS impegnata nell’erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali. Inoltre, i membri del Consiglio di Amministrazione non devono ricevere alcun compenso o indennità per il loro ruolo, e questa condizione deve essere rispettata durante l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione. Questa restrizione si applica anche in caso di scelta di cessione del credito o sconto in fattura. È importante sottolineare che l’assenza di compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione deve essere chiaramente stabilita nello statuto vigente alla data del 1° giugno 2021, e non può essere considerata sufficiente una clausola in tal senso in una delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Gli immobili oggetto degli interventi devono appartenere a specifiche categorie catastali. Queste includono B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro) o D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro). Gli immobili possono essere di proprietà, in nuda proprietà, usufrutto o concessi in comodato d’uso gratuito. Quest’ultimo titolo è valido a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato in data certa antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni (GU Serie Generale n.63 del 16-03-2022).
- Gli immobili non devono rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8, né nella categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico, come stabilito dal comma 15-bis dell’articolo 119.
Il rispetto di questi requisiti è fondamentale per garantire l’accesso al Superbonus 110%, un’opportunità che consente alle organizzazioni di rinnovare e ottimizzare i loro immobili in modo vantaggioso.
Il Limite di Spesa nell’ambito del Superbonus 110%: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La questione del limite di spesa relativo al Superbonus 110% trova importanti chiarimenti attraverso la circolare n. 3/E dell’8 febbraio 2023, emanata dall’Agenzia delle Entrate. Questi chiarimenti riguardano gli interventi su edifici appartenenti a Onlus, associazioni di volontariato e di promozione sociale (articolo 119, comma 10-bis, Dl Rilancio).
Spesso operanti in edifici di notevoli dimensioni, queste organizzazioni forniscono servizi essenziali alla collettività come Centri Diurni Integrati, Residenze Sanitarie Assistenziali, Poliambulatori e servizi sanitari e assistenziali. Per rispettare le norme e gli standard funzionali richiesti, tali strutture richiedono spazi adeguatamente attrezzati.
Tuttavia, si pone un dilemma: le norme attuali computano gli interventi in base all'”unità immobiliare”. Questo, nel caso di edifici o complessi edilizi che sono considerati un’unica unità catastale, potrebbe penalizzare le organizzazioni che operano in edifici di grandi dimensioni.
La circolare, in modo chiaro e dettagliato, stabilisce che il parametro di riferimento per il calcolo dei massimali di spesa non è legato al valore medio del comune in cui si trova l’immobile. Piuttosto, è basato sul valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia, riguardante la media nazionale.
Inoltre, va sottolineato che il Superbonus 110% è disponibile per le ONLUS, le OdV e le APS indipendentemente dalla configurazione dell’edificio oggetto dell’intervento. Questo significa che l’agevolazione si applica anche agli edifici in condominio o a complessi edilizi costituiti da più unità immobiliari di proprietà delle suddette organizzazioni.
Soggetti qualificati per il Superbonus 110%
In termini di idoneità oggettiva, la recente circolare mette in evidenza che la norma non richiede che l’immobile sia già adibito all’erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali al momento dell’effettuazione degli interventi. Ciò è valido a condizione che, in ogni caso, l’immobile sia di proprietà dell’ente e che abbia subito un cambiamento di destinazione d’uso alla data di inizio dei lavori.
L’Agenzia riconosce che i soggetti legittimati possono beneficiare della specifica modalità di calcolo dei limiti di spesa concessi dal Superbonus, come definito nel comma 10-bis, anche se l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali viene svolta attraverso un contratto di affitto di azienda con un’altra entità. Questo è valido a condizione che l’ente legittimato continui a svolgere attività di servizi socio-sanitari richiesti dalla norma e che il concedente detenga il possesso dell’immobile. È importante notare che, per quanto riguarda il contratto di comodato d’uso gratuito (e non per altri titoli di possesso come proprietà, nuda proprietà o usufrutto), la disposizione richiede esplicitamente che tale contratto sia stato registrato prima della data di entrata in vigore della normativa (1° giugno 2021).
Inoltre, è fondamentale capire che, per beneficiare dell’agevolazione, non è necessario che l’azienda o il ramo di azienda, oggetto del contratto di affitto, abbia già avviato un’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali al momento della stipula del contratto. In altre parole, l’attività può essere avviata successivamente alla data di stipula.
È da sottolineare, tuttavia, che le Aziende di Servizio alla Persona (ASP) non sono ammissibili al Superbonus. Ciò è dovuto alla specifica enumerazione prevista dal comma 9, lettera dbis), dell’articolo 119 del DL Rilancio che non contempla tali aziende tra i soggetti beneficiari potenziali.
Requisiti dell’immobile per il Superbonus 110%
Quando si tratta di applicare le disposizioni relative al Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate fornisce una chiara direttiva: bisogna considerare la situazione esistente all’inizio dei lavori, non quella che ne deriva al termine degli stessi.
È importante notare che la norma non richiede che l’immobile sia già utilizzato per erogare servizi socio-sanitari e assistenziali al momento dell’effettuazione degli interventi. Tuttavia, è fondamentale che, in ogni caso, alla data di inizio dei lavori, l’immobile rientri nelle categorie catastali rilevanti secondo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 10-bis dell’articolo 119. Queste categorie includono B/1, B/2 e D/4.
Un esempio chiarificatore è il seguente: supponiamo che un’ONLUS, che attualmente svolge servizi socio-sanitari e assistenziali, sia proprietaria di un immobile registrato come D/8. Se tale organizzazione desidera eseguire interventi idonei al Superbonus, cambiando la destinazione d’uso dell’immobile in Casa di Cura (categoria B/2 o D/4), potrà avvalersi dei limiti di spesa indicati nel sopracitato comma 10-bis. È però essenziale che tale cambiamento di destinazione d’uso sia effettuato prima dell’inizio dei lavori.
Questa direttiva dell’Agenzia delle Entrate contribuisce a garantire che gli immobili eleggibili per il Superbonus 110% siano quelli coerenti con l’intento dell’agevolazione, favorendo la riqualificazione di strutture destinate a servizi di elevata importanza sociale.
Superbonus 110%: Vantaggi per impianti solari fotovoltaici e Altre Innovazioni Rinnovabili
Il Superbonus 110% si estende anche agli impianti solari fotovoltaici, aprendo nuove opportunità per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Questa possibilità è stata introdotta con il comma 10 dell’articolo unico della Manovra, originariamente proposto alla Camera dei Deputati.
In determinate circostanze, le ONLUS possono beneficiare dell’applicazione del Superbonus al 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, anche in aree o strutture non direttamente connesse all’edificio principale. La disposizione include anche una specifica soglia in kilowatt per la detrazione al 110% applicabile alle ONLUS per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile.
Nel dettaglio, il comma 10, lettera a), stabilisce che la detrazione del 110% si applica alle spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici realizzati da ONLUS, organizzazioni di volontariato (ADV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali e regionali, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano. Questi interventi devono essere eseguiti in aree o strutture non pertinenziali, anche se di proprietà di terzi diversi dagli immobili oggetto degli interventi principali previsti dai commi 1 e 4 dell’articolo 119 (interventi considerati come trainanti). Tuttavia, è essenziale che tali interventi trainanti siano situati all’interno di centri storici soggetti a vincoli secondo quanto stabilito dall’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), nonché dall’articolo 142, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Per le ONLUS che operano nel settore socio-sanitario, è rilevante notare che il comma 16-ter prevede la possibilità di estendere la detrazione del Superbonus agli impianti realizzati all’interno delle comunità energetiche. Questa disposizione si applica fino a una soglia di 200 chilowatt, consentendo di beneficiare dell’aliquota del 110 per cento.
È importante sottolineare che solo le ONLUS, le ADV e le APS, che già godono dell’aumento dei limiti di spesa per il Bonus 110%, possono beneficiare della proroga della detrazione al 110% fino al 2025. Questo è il risultato del comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che riguarda gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2009, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Tutte queste opportunità rimangono aperte fino alla fine dell’esercizio 2025, consentendo alle organizzazioni di trarre vantaggio dal Superbonus 110% per promuovere la sostenibilità energetica e il benessere sociale.